Valutazione Licei
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
I Consigli di Classe adottano criteri di valutazione conformi alle disposizioni normative vigenti, comprese quelle relative all’Esame di Stato (ai sensi del D.Lgs 62/2017, della nota MIUR prot. 3050 del 4 10 2018 ( e relativi allegati), del DM 769/2018 e del Dm 37/2019).
Si attengono, altresì, ai criteri decisi dal Collegio Docenti, declinati dai singoli Dipartimenti per ogni materia e inseriti nelle rispettive programmazioni didattiche, disponibili sul sito. Tutti i Dipartimenti, infatti, prevedono griglie generali di valutazione in scala decimale corredate dai relativi indicatori e descrittori, per le classi del primo biennio e del triennio.
I Consigli di classe, pertanto, valutano gli obiettivi disciplinari e trasversali individuati in sede di progettazione iniziale. Ai fini della deliberazione di promozione a pieno merito, della sospensione del giudizio, in attesa della prova di verifica del superamento dei debiti formativi, o della non promozione, il Consiglio di Classe tiene conto dei risultati conseguiti nelle varie discipline, del progresso rispetto al livello di partenza, del superamento dei debiti formativi intermedi, delle attività integrative di recupero svolte con profitto.
La valutazione degli studenti, come già previsto dall’art. 4 del DPR 122/2009, è espressa in decimi sia negli apprendimenti sia nel comportamento.
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Come previsto dal D.Lgs 62/2017, art. 1, c. 3, la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.
L’attribuzione del voto, deliberato dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio, scaturirà dall’ attenta valutazione della situazione di ogni singolo studente, secondo le specifiche sottostanti, riferite a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e a tutte le attività a carattere educativo, svolte anche al di fuori di essa. Il Consiglio di classe, in considerazione del primario e profondo significato formativo di tale valutazione, terrà conto, in ogni caso, di eventuali disagi dello studente.
COMPORTAMENTO da tenere durante le attività scolastiche ed extrascolastiche e da intendersi come | Rispetto di se stessi | Cura personale, ordine e abbigliamento consoni, lealtà, senso di responsabilità |
Rispetto degli altri | Attenzione alle necessità dei compagni, solidarietà, generosità, autocontrollo nei rapporti con gli altri. Rispetto della sensibilità altrui, rispetto della diversità personale e culturale | |
Rispetto dell’ambiente | Cura e attenzione agli arredi, al materiale proprio, degli altri e della scuola | |
PARTECIPAZIONE
da intendersi come |
Attenzione/coinvolgimento | Durante gli interventi ricreativi e in tutte le attività |
Organizzazione/precisione | In riferimento al materiale occorrente per il lavoro scolastico | |
Puntualità | Nel rispetto delle consegne di lavoro e nelle comunicazioni scuola-famiglia | |
FREQUENZA
Da intendersi come |
Puntualità/assiduità | Valutare attentamente le singole situazioni |
TABELLA DEI CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DEL COMPORTAMENTO
GIUDIZIO |
VOTO |
Comportamento esemplare lodevole per rispetto delle persone, dell’ambiente e delle norme scolastiche, nonché collaborativo ed attivo nella promozione di clima e atteggiamenti positivi | 10 |
Comportamento costantemente corretto e responsabile, scrupoloso nell’adempimento dei doveri e nel rispetto delle norme della vita scolastica. | 9 |
Comportamento generalmente corretto e rispettoso delle regole e dei doveri scolastici, sensibile ai richiami e disponibile alla autocorrezione | 8 |
Comportamento a volte poco corretto e inadempiente delle norme e dei doveri della vita scolastica, sanzionato da richiami verbali e/o scritti o anche da eventuali sospensioni dalle lezioni ai sensi del Regolamento di Disciplina numero di ritardi superiore al limite consentito per quadrimestre (cinque). | 7 |
Comportamento spesso scorretto e inadempiente delle norme e dei doveri della vita scolastica, caratterizzato da atteggiamenti o azioni oggetto di sanzione, dal richiamo scritto e/o sospensione dalle lezioni | 6 |
Comportamento gravemente scorretto e inadempiente delle norme e dei doveri della vita scolastica, caratterizzato da atteggiamenti o azioni oggetto di sanzione, dal richiamo scritto e/o sospensione dalle lezioni | 5 |
La valutazione del comportamento concorre alla valutazione complessiva dell’allievo/a e, con voto inferiore a sei decimi, determina la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo.
L’attribuzione del voto di cinque decimi è decisa dal Consiglio di Classe, in sede di scrutinio intermedio e finale, e scaturisce da attento e meditato giudizio del Consiglio stesso, nei confronti dello studente/ della studentessa responsabile di condotte caratterizzate da un’oggettiva gravità (art. 2, c. 3, Legge n. 169/08). Tali condotte possono essere state già sanzionate con provvedimento di allontanamento temporaneo dalle lezioni, conseguente al verificarsi di uno dei comportamenti di cui sia stata verificata la responsabilità personale (vedi Regolamento di disciplina).
VALUTAZIONE STUDENTI CON BES
A tutela del successo formativo, come ribadito dalla nota MIUR prot. n. 1143 del 17 maggio 2018,
la valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali avviene come di seguito indicato.
Studenti con disabilità certificata
La valutazione degli studenti con disabilità certificata, ai sensi del DPR n. 122/2009, è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato. Si rimanda al PAI ( Piano annuale per l’Inclusione) per ulteriori precisazioni.
Studenti con DSA
Ai sensi della L. n. 170 dell’8 ottobre 2010 e delle Linee guida allegate al DM 5669/2011, per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento adeguatamente certificati, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede d’esame conclusivo, tengono conto delle specifiche situazioni di tali studenti per i quali, nello svolgimento dell’attività didattica sono adottati gli strumenti compensativi e le misure dispensative di verifica e valutazione riepilogate nel Piano didattico personalizzato (PdP).
Studenti con altri bisogni educativi speciali
Ai sensi della DM 27 dicembre 2012 e della CM n.8 del, 6 marzo 2013, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, tengono conto delle specifiche situazioni di tali studenti, per i quali, nello svolgimento dell’attività didattica, sono adottate le misure indicate nel Piano didattico personalizzato (PdP).
MODALITÀ’ DI COMUNICAZIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEL PERCORSO SCOLASTICO
Per favorire i rapporti scuola-famiglia, l’Istituto rende noto l’andamento didattico e disciplinare attraverso:
- l’accessibilità del registro elettronico;
- i colloqui antimeridiani;
- i colloqui plenari pomeridiani quadrimestrali;
- le comunicazioni ufficiali in caso di criticità relative al percorso scolastico;
- i risultati delle valutazioni intermedie e finali.
VALIDITÀ’ DELL’ANNO SCOLASTICO
Come previsto dall’art.14, c. 7 del DPR 122/2009, ai fini della validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, in cui rientrano tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di classe.
Il Collegio dei Docenti può deliberare deroghe per casi eccezionali, per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Nei confronti degli studenti che presentano un’insufficienza non grave in una o più discipline, il Consiglio di classe, prima dell’approvazione dei voti, procede a una valutazione sulla possibilità che lo studente superi la carenza formativa in tempi e modi predefiniti. Il Consiglio di Classe, fatta salva la sua piena autonomia di giudizio, tiene conto del parametro generale di riferimento indicato dal Collegio dei Docenti: in presenza di più insufficienze, la sospensione del giudizio viene deliberata di norma con non più di tre debiti formativi.
Nei confronti degli studenti per i quali sia accertata la carenza formativa, il Consiglio di classe sospende lo scrutinio, prevedendo la sua effettuazione prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo.
Il Rettore-Dirigente Scolastico comunica alla famiglia le motivazioni assunte dal Consiglio di classe con prospetto dettagliato delle carenze dello studente e delle iniziative di sostegno e recupero programmate ( corsi, studio individuale,…).
Gli studenti che al termine delle lezioni non possono essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, prove suppletive (L 352/1995).
DEBITI FORMATIVI: GESTIONE E RELATIVI INTERVENTI DIDATTICI INTEGRATIVI
I criteri per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli studenti sono individuati dalle istituzioni scolastiche. In ottemperanza alle disposizioni in materia di debiti formativi (DM 80/2007 e OM 92/ 2007), il Collegio dei Docenti ha predisposto una serie di interventi che si possono così sintetizzare:
1) nel caso di insufficienze al termine del primo quadrimestre:
– corsi di riallineamento: tenuti da uno o più docenti e della durata indicativa di 10/15 ore. Tali corsi sono organizzati per classi parallele o gruppi di livello su obiettivi stabiliti. E’ prevista la verifica finale;
– interventi di riallineamento in itinere: il docente individualizza l’intervento nelle ore curriculari e invita lo studente a colmare le carenze specifiche già segnalate, fornendo indicazioni e strumenti. E’ prevista la verifica finale.
2) nel caso di insufficienze allo scrutinio finale:
– corsi di recupero tenuti dai docenti delle discipline interessate resisi disponibili, con precedenza ai docenti delle classi a cui appartengono gli allievi con carenze;
– studio individuale.
Gli studenti che riportino valutazioni insufficienti negli scrutini intermedi e che siano oggetto di sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva sono tenuti alla frequenza degli interventi di riallineamento e recupero attivati dalla scuola. Le famiglie che non intendano avvalersi delle iniziative summenzionate devono darne comunicazione formale alla scuola. Gli studenti suindicati hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal Consiglio di Classe anche quando non si avvalgano delle attività di recupero.
CREDITO SCOLASTICO
In vista dell’Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, in sede di scrutinio finale del secondo biennio e dell’ultimo anno, a ogni studente viene attribuito il credito scolastico ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 62/2017. Detto punteggio è pubblicato all’albo dell’Istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale ed è trascritto sulla pagella scolastica.
Il credito scolastico è attribuito fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il III anno, tredici per il IV anno e quindici per il V anno.
Partecipano al Consiglio di classe tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.
La valutazione del comportamento influisce sull’attribuzione del credito scolastico (art. 14, c. 2 del DPR 122/2009).
Tabella credito scolastico studenti interni
Media dei voti | Fasce di credito
III ANNO |
Fasce di credito
IV ANNO |
Fasce di credito
V ANNO |
M <6 | _ | _ | 7-8 |
M = 6 | 7-8
|
8-9 | 9-10 |
6< M ≤7 | 8-9
|
9-10 | 10-11 |
7< M ≤8 | 9-10
|
10-11 | 11-12 |
8< M ≤9 | 10-11
|
11-12 | 13-14 |
9< M ≤10 | 11-12
|
12-13 | 14-15 |
Per gli studenti che sostengono l’esame nell’a.s. 2018 19, la tabella sottostante reca la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel III e nel IV anno:
Somma crediti conseguiti
per il III e per il IV anno |
Nuovo credito attribuito per
il III e IV anno (totale)
|
6 | 15 |
7 | 16 |
8 | 17 |
9 | 18 |
10 | 19 |
11 | 20 |
12 | 21 |
13 | 22 |
14 | 23 |
15 | 24 |
16 | 25 |
Per gli studenti che sostengono l’esame nell’a.s. 2019 2020, la tabella sottostante reca la conversione del credito scolastico conseguito nel III anno:
AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 62/2017, l’ammissione all’Esame di Stato, fermo restando quanto previsto dall’art. 4, c. 6 del DPR 249/1998, è subordinata a:
– frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (DPR 122/2009, art. 14, c. 7);
– partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove INVALSI in Italiano, Matematica e Inglese;
– svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso;
– votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, con la possibilità per il Consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline;
– voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 4, c. 6 del DPR 249/1998, Statuto delle studentesse e degli studenti (sanzione disciplinare dell’esclusione dallo scrutinio finale e dall’esame).
ABBREVIAZIONE PER MERITO
Secondo il D.Lgs 62/2017, art. 13, c. 4, sono ammessi, a domanda, direttamente all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che:
– hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento;
– hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado;
– hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti.
PROVE INVALSI
Ferme restando le prove di ITALIANO e MATEMATICA previste per le classi II, l’art.19 del D.Lgs. 62/2017 introduce per la classe V della scuola secondaria di secondo grado le prove INVALSI computer based (CBT) per tre ambiti disciplinari: ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE.
La partecipazione alle suddette prove rappresenta requisito di ammissione all’Esame conclusivo. Per gli studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal Consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l’espletamento delle prove.
Gli studenti con disabilità partecipano alle prove (art. 20, c. 8 del D.Lgs. 62/2017 ). Il Consiglio di Classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove sulla base del PEI e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.
Gli studenti con DSA partecipano alle prove (art. 20, c. 14 del D.Lgs. 62/2017 ). Per lo svolgimento delle suddette prove il Consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi o misure dispensative coerenti con il piano didattico personalizzato.
Gli studenti con DSA esonerati dalla prova scritta di lingua inglese o dall’insegnamento della lingua straniera, non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.
ESAME DI STATO
L’Esame di Stato, ai sensi dell’art. 17, c. 2 del D.Lgs 62/2017, comprende due prove a carattere nazionale (per un totale di max 20 punti per ciascuna) e un colloquio ( max 20 punti):
I prova
La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.
La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato.
Come indicato dall’Allegato 1 della nota MIUR prot. 3050/2018 (Documento conclusivo del gruppo di lavoro nominato con D.M. n. 499 del 10 luglio 2017), sono previste tre tipologie di tracce:
A) analisi e interpretazione di un testo letterario italiano prodotto dall’Unità ad oggi;
- B) analisi e produzione di un testo argomentativo di tipo saggistico o giornalistico;
- C) riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.
I quadri di riferimento e le griglie di valutazione per la redazione e lo svolgimento della prima prova scritta sono stati pubblicati con il DM 769/2018.
II prova scritta
La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è tesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale degli studenti dello specifico indirizzo.
Con il DM 769/2018 sono stati definiti, nel rispetto delle Indicazioni nazionali, i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle due prove scritte, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali. Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d’esame, con il suddetto decreto, sono state definite le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi delle prove scritte.
Con decreto del Ministro sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell’ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio; l’eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio. Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una commissione di esperti ( art. 17,c. 7 del D.Lgs 62/2017).
Il Colloquio
Esso ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dei candidati. A tal fine la commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera.
Nell’ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi.
Parte del colloquio è dedicata alle conoscenze maturate nelle attività relative all’insegnamento di “ Cittadinanza e Costituzione”.
Esame per gli studenti con disabilità e con dsa
Sono sostanzialmente confermate le disposizioni previgenti per l’esame di secondo ciclo degli studenti con disabilità e con DSA (D.Lgs 62/2017, art.20).
Gli studenti con disabilità possono sostenere prove differenziate (equipollenti o non equipollenti) o non sostenerne alcune, sulla base del PEI. In quest’ultimo caso non viene rilasciato il diploma, ma il certificato di credito formativo. Qualora sostengano positivamente prove equipollenti, ottengono il diploma.
Il ruolo dei docenti di sostegno, o degli eventuali esperti con funzione di supporto, viene svolto nella predisposizione, nello svolgimento e nella correzione delle prove di esame.
Gli studenti con DSA, sulla base del PDP, possono utilizzare le misure compensative in esso previste e tempi aggiuntivi. Se hanno seguito un percorso ordinario di studi con la sola dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, la prova scritta di lingua straniera, nel caso sia oggetto della II prova, sarà sostituita da una prova orale sostitutiva.
Qualora siano esonerati dall’insegnamento della lingua straniera, non otterranno il diploma ma il certificato di credito formativo.
Esiti dell’Esame
A conclusione dell’Esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove scritte, che valgono fino a 20 punti ciascuna e al colloquio, che vale fino a 20 punti; dei punti per il credito scolastico che vale fino a 40 punti.
Il punteggio minimo per superare l’Esame è pari a 60 punti. La commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove d’esame pari almeno a 50 punti.
La commissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione del punteggio, a condizione che abbiano conseguito:
a) il credito scolastico massimo con voto unanime del Consiglio di classe;
b) il punteggio massimo previsto per ogni prova d’esame.
Diploma e curriculum dello studente
Come previsto dall’art. 21 del D. Lgs 62/2017, il diploma finale rilasciato al superamento dell’esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell’ambito dell’U.E., attesta l’indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto.
Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline comprese nel piano di studi con l’indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse.
In una specifica sezione del curriculum sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, distintamente per italiano e matematica e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.
Sono inoltre indicate nel curriculum:
- le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite;
- le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico;
- le attività di alternanza scuola-lavoro;
- altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 28, della L. n. 107/2015, anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro.