Regolamento di disciplina secondaria di I grado
comprensivo della DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (ai sensi delle Linee Guida per la didattica digitale integrataallegate al DM 89/2020)e nel rispetto del protocollo aziendale anticontagio COVID-19.
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
La scuola, in collaborazione con la famiglia, è tesa alla formazione e all’educazione dei giovani che le sono affidati.
Questo regolamento si occupa dei comportamenti degli allievi quando, durante la normale attività scolastica o altra attività connessa con la vita della scuola (attività integrative, trasferimenti da casa a scuola nei mezzi pubblici, viaggi di istruzione, soggiorni studio, alternanza scuola lavoro), diventano lesivi dei diritti dei singoli o sono tali da configurarsi come non rispettosi dei loro doveri o, addirittura, penalmente rilevanti in Italia o all’estero.
Nell’ applicazione di questo regolamento si deve tener conto che compito della scuola è quello non solo di contrastare i comportamenti scorretti affinché non si ripetano ma anche quello di portare lo studente al riconoscimento che l’azione eventualmente sanzionata non deve essere ripetuta per il rispetto delle regole civili di convivenza.
Il regolamento di disciplina costituisce sostanzialmente l’adattamento “interno” dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, novellato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235) e tiene conto delle indicazioni sulla valutazione presenti nel D.M. del 13 aprile 2017 n. 62.
Pertanto, l’individuazione dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari, nel fare riferimento ai doveri elencati nell’art. 3 dello Statuto, è calata nella realtà propria della comunità scolastica dell’Istituto.
Il giudizio di comportamento non sufficientesarà attribuito dal Consiglio di classe per gravi violazioni ai doveri degli studenti definiti dallo statuto delle studentesse e degli studenti, purché prima sia stata irrogata allo studente una sanzione disciplinare. Inoltre, l’insufficienza nel giudizio di comportamento dovrà essere motivata e verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale. L’insufficienza nel giudizio di comportamento comporterà la non ammissione all’anno successivo o agli esami di Stato.
Il comportamento degli studenti deve ispirarsi al rispetto dei principi fondamentali contenuti nell’art. 1 dello Statuto:
- la funzione formativa ed educativa della comunità scolastica;
- i valori democratici;
- la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione;
- il rispetto reciproco di tutte le persone;
- il ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Si richiamano integralmente i doveri riportati nell’art. 3 del D.P.R. 249/1998. In particolare, gli studenti sono tenuti:
- a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- ad avere nei confronti di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell’ Istituto;
- ad utilizzare correttamente le strutture e le risorse didattiche, evitando danni al patrimonio scolastico;
- ad avere cura dell’ambiente scolastico.
Comportamenti passibili di sanzioni disciplinari
- Irregolarità non giustificata nella frequenza delle lezioni.
- Utilizzo del cellulare in aula durante le prove scritte senza autorizzazione.
- Sistematico e reiterato ritardo nella giustificazione di assenze e ritardi.
- Inosservanza delle disposizioni previste nel protocollo aziendale anticontagio COVID-19.
- Reiterato disturbo delle attività didattiche.
- Incuria dell’ambiente scolastico.
- Reiterata inosservanza delle disposizioni impartite dal personale scolastico di questo Convitto.
- Inosservanza delle disposizioni impartite dal personale scolastico nel corso di visite didattiche, viaggi, scambi, soggiorni anche all’estero, attività di Alternanza Scuola Lavoro. L’inosservanza è particolarmente grave nella misura in cui contravviene anche a norme, usi e costumi dei Paesi ospitanti.
- Allontanamento dall’Istituto per qualunque motivo, senza preventiva autorizzazione scritta della dirigenza, durante le ore di lezione.
- Mancanza di rispetto nei confronti del personale scolastico, di altri studenti o di terzi presso questo Convitto o in qualsiasi ente, istituzione scolastica o universitaria italiana o straniera; atteggiamenti offensivi verso qualunque forma di diversità.
- Alterchi con ricorso a vie di fatto.
- Foto, riprese o registrazioni audio/video e relativa diffusione, senza autorizzazione dei diretti interessati impegnati nell’attività scolastica, semiconvittuale ed extracurricolare dell’Istituto o di qualsiasi ente, istituzione scolastica o universitaria, italiana o straniera.
- Reati commessi o situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone:
- per infrazioni disciplinari molto gravi, che offendano e ledano l’immagine e la dignità dell’istituzione scolastica, provochino danni morali o psico-fisici, creino una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e possano configurare un fatto previsto dalla legge come reato, in Italia o nello Stato ospitante, o possano arrecare danno al progetto educativo in atto, gli accompagnatori, informato il Rettore – Dirigente Scolastico e avvisata la famiglia, possono stabilire l’immediato rimpatrio, a spese della famiglia stessa, della studentessa/dello studente che si sia reso/a responsabile di tali atti;
- a tale provvedimento andranno a sommarsi, al termine del periodo di scambio, soggiorno-studio o altra esperienza formativa, le sanzioni irrogate dagli organi collegiali competenti, secondo la procedura indicata dal presente regolamento.
- Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 13, casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale.
Per la definizione delle sanzioni, si deve tenere conto di quanto stabilito dall’art. 4 dello Statuto, in particolare:
- in nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni, purché manifestate correttamente e senza ledere l’altrui personalità;
- nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;
- la sanzione disciplinare deve essere ispirata, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e dell’azione educativa;
- l’entità di ciascuna sanzione deve essere rapportata all’ intenzionalità del comportamento, alla rilevanza dei doveri inosservati, all’entità del danno arrecato, al grado di pericolo causato, alla reiterazione della violazione.
- la sanzione deve tenere conto della situazione personale dello studente e pertanto sarà offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.
Sarà cura del Consiglio d’Istituto evitare che l’applicazione della sanzione dell’allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai quindici giorni non escluda automaticamente (per il superamento del numero di assenze consentite) la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
Qualora le mancanze disciplinari dello studente abbiano procurato danni ai beni mobili e immobili dell’istituto o delle strutture ospitanti italiane o straniere, lo studente è comunque sempre tenuto anche all’integrale riparazione del danno.
L’infrazione disciplinare connessa al comportamento influisce negativamente sull’attribuzione del giudizio di comportamento.
Individuazione delle sanzioni disciplinari.
Infrazione | Sanzione | Competenze |
1. | Ammonizione scritta | Coordinatore di classe |
2. | · Al primo evento: richiamo scritto e ritiro del compito (valutato per la prova fino a quel momento svolta)· In caso di reiterazione: sospensione dalle lezioni da 1 a 2 giorni· In caso di ulteriore reiterazione: sospensione dalle lezioni da 3 a 5 giorni | DocenteConsiglio di Classe |
3. | Sospensione da 1 a 2 giorni | Consiglio di classe |
4. | Sospensione da 1 a 2 giorni | Consiglio di classe |
5. | Sospensione da 2 a 3 giorni | Consiglio di classe |
6. | Sospensione da 1 a 4 giorni | Consiglio di classe |
7. | Sospensione da 3 a 5 giorni | Consiglio di classe |
8. | Sospensione da 3 a 7 giorni | Consiglio di classe |
9. | Sospensione da 7 a 10 giorni | Consiglio di classe |
10. | Sospensione da 5 a 10 giorni | Consiglio di classe |
11. | Sospensione da 7 a 14 giorni | Consiglio di classe |
12. | Sospensione da 1 a 15 giorni a seconda della gravità | Consiglio di classe |
13. | Sospensione da 16 giorni fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o Esami di Stato | Consiglio di Istituto |
14. | Sospensione fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o Esami di Stato | Consiglio di Istituto |
Comportamenti passibili di sanzioni disciplinariin situazione di didattica digitale integrata
- Abbigliamento non adeguato durante il collegamento
- Tenere senza motivo o giustificazione la telecamera spenta
- Uso del cellulare durante il collegamento se non necessario per lo stesso
- Mancato rispetto delle indicazioni del docente anche in riferimento all’uso del dispositivo elettronico in classe
- Reiterato mancato rispetto delle indicazioni del docente anche in riferimento all’uso del dispositivo elettronico in classe
- Disturbo delle attività sincrone
- Divulgazione della lezione in streaming
- Utilizzo del web e/o di altri dispositivi durante le prove di verifica
Individuazione delle sanzioni disciplinari.
Infrazione | Sanzione | Competenze |
1 – 2 – 3 | Ammonizione scritta | Docente |
4 | Ammonizione scritta | Coordinatore di classe |
5 – 6 – 7 – 8 | Sospensione da 1 a 3 giorni | Consiglio di Classe |
Recidiva
In caso di reiterazione di una infrazione disciplinare, entro trenta giorni dall’irrogazione di una sanzione relativa ad essa, si deve procedere all’irrogazione della sanzione immediatamente superiore.
Attenuanti
In caso di infrazioni del tipo 2-3-4-5 da parte di studenti di nota correttezza, le infrazioni possono essere ridotte di un terzo rispetto al minimo previsto.
Ai sensi dell’art. 4, comma 5 dello Statuto, allo studente può essere offerta dall’organo competente all’irrogazione la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.
Le attività proponibili sono le seguenti, in ragione di trenta minuti effettivi per ogni giorno di sospensione:
- pulizia o ripristino di giardini, locali, suppellettili, arredi, infissi e parti in muratura imbrattati o danneggiati;
- supporto nel riordino e sistemazione di laboratori, biblioteche e palestre;
- altre attività utili alla comunità scolastica da specificare caso per caso.
Nell’eventualità di temporaneo allontanamento dalle lezioni, il Coordinatore di classe mantiene, per quanto possibile, i contatti con la studentessa/lo studente e la famiglia, per preparare il rientro nella comunità scolastica.
Procedura di irrogazione delle sanzioni
Per le sanzioni di competenza del Consiglio di classe si procede nel modo seguente:
- il docente, l’educatore, l’assistente tecnico/amministrativo o il collaboratore scolastico, il tutor, l’esperto esterno che rileva l’infrazione la segnalerà al coordinatore di classe che, dopo aver responsabilmente considerato l’accaduto, informerà il Rettore – Dirigente Scolastico;
- il Rettore – Dirigente Scolastico convoca in tempi brevi il Consiglio di classe allargato a tutte le componenti, invitando la studentessa/lo studente a presentarsi in tale sede per esporre le proprie ragioni;
- il Consiglio di classe, ascoltata/o la studentessa/lo studente se si presenta, ascoltati i rappresentanti dei genitori, adotta la decisione che ritiene necessaria e ne riporta puntualmente a verbale adeguata motivazione;
- la comunicazione della decisione sarà effettuata in forma scritta e sarà indirizzata alla studentessa/allo studente e alla famiglia. La stessa sarà riportata sul Registro di classe.
Per le sanzioni di competenza del Consiglio di Istituto si procede nel modo seguente:
- il docente, l’educatore, l’assistente tecnico/amministrativo o il collaboratore scolastico, il tutor, l’esperto esterno che rileva l’infrazione la segnalerà al coordinatore di classe che, dopo aver responsabilmente considerato l’accaduto, informerà il Rettore – Dirigente Scolastico;
- qualora il Rettore – Dirigente Scolastico lo ritenga necessario, inoltrerà la segnalazione con propria valutazione al Presidente del Consiglio di Istituto in tempi brevi;
- il Presidente convoca il Consiglio di Istituto, invitando la studentessa/ lo studente e i suoi genitori a presentarsi in tale sede per esporre le proprie ragioni,
- il Consiglio, ascoltata/o la studentessa/lo studente, se questi si presenta, adotta la decisione che ritiene necessaria e ne riporta puntualmente a verbale adeguata motivazione;
- la comunicazione della decisione sarà effettuata in forma scritta a cura del Rettore – Dirigente Scolastico e sarà indirizzata alla studentessa/ allo studente e anche ai genitori. La stessa motivazione sarà riportata sul registro di classe.
Impugnazioni
Contro le sanzioni disciplinari entro 15 gg. dalla comunicazione dell’irrogazione, chiunque abbia interesse può presentare un ricorso in forma scritta all’Organo di garanzia, di cui al punto seguente.
L’organo decide entro 10 gg. con provvedimento motivato che è trasmesso alla segreteria didattica per la comunicazione all’interessato.
Organo di garanzia
Secondo quanto previsto dall’art. 5 del DPR 249/1998, così come novellato dal DPR 235/2007, contro le sanzioni disciplinari sopra indicate è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione all’ Organo di Garanzia interno alla scuola.
Esso è composto da:
- Il Rettore – Dirigente Scolastico in qualità di presidente;
- un docente designato dal Consiglio d’Istituto (un componente effettivo e un componente supplente);
- due genitori eletti negli OOCC dell’Istituto e designati dal Consiglio di Istituto
L’Organo di garanzia decide in via definitiva entro il termine di 10 giorni. Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
L’Organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.
La convocazione dell’Organo di garanzia spetta al Presidente che provvede, di volta in volta, a designare il segretario verbalizzante.
Per la validità della seduta è prevista la presenza della metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Ciascun componente dell’Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; il voto è palese e non è prevista l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
L’esito del ricorso viene notificato per iscritto all’interessato.
Contro le violazioni del Regolamento di cui al DPR 235/2007, recepite dal presente Regolamento d’Istituto, è ammesso reclamo all’Organo di Garanzia Regionale.
Casi di rilevanza penale
In casi di rilevanza penale, il Rettore – Dirigente Scolastico provvede a segnalare l’episodio anche all’ autorità competente.
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