Regolamento interno del Convitto
REGOLAMENTO DEL CONVITTO MASCHILE E FEMMINILE
approvato dal C.d.A. con delibera del 13/12/2016
Premessa
Il Convitto è un’Istituzione preposta alla promozione educativa, culturale, ricreativa e al perseguimento del benessere psicofisico dei giovani che accoglie.
Per favorire il conseguimento di queste finalità, sono necessarie regole che garantiscano i diritti e i doveri dei discenti e delle loro famiglie. Tali norme devono essere accettate consapevolmente e non passivamente poiché qualsiasi comunità, anche la più piccola, necessita di regole che consentano una civile e pacifica convivenza. In questo modo, si garantisce che l’ambiente sia confortevole e appropriato ad accogliere i ragazzi che affrontano le sfide e le difficoltà legate alla vita fuori dal contesto familiare.
I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Possono frequentare il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma gli alunni e le alunne (di seguito denominati “convittori”) iscritti alle Scuole Secondarie di II grado interne al Convitto. Solo in casi eccezionali, possono essere ammessi convittori che frequentano la Scuola Secondaria di I grado. Il numero dei convittori ospitati è determinato dalla disponibilità dei locali, che può variare di anno in anno in funzione dei convittori in uscita e delle adesioni alla mobilità studentesca.
Art. 2 Il Rettore-Dirigente Scolastico, sentito il parere dei suoi Collaboratori, esamina le domande di ammissione e riammissione al Convitto secondo i criteri previsti dall’apposito Decreto annuale.
Il requisito indispensabile per l’ammissione al Convitto è la designazione di una persona di riferimento, definita “raccomandatario”, residente o domiciliata a Roma, autorizzata dalla famiglia a prelevare il convittore in caso di necessità personale o di chiusura dell’Istituto per esigenze organizzative o cause di forza maggiore.
Art. 3 Il Convitto è aperto tutti i giorni, dal Lunedì alla Domenica, per l’intero anno scolastico, con periodi di chiusura programmati in occasione delle vacanze natalizie, pasquali ed estive. Nel mese di giugno, i convittori non impegnati negli Esami di Stato lasceranno il Convitto entro e non oltre le ore 19.00 dell’ultimo giorno di scuola. Ogni qualvolta le lezioni scolastiche siano sospese per due o più giorni consecutivi, la Direzione valuta, in base all’eventuale presenza di convittori, l’opportunità di disporre la chiusura o l’apertura del Convitto in modo da garantire, se necessario, i servizi convittuali anche in tali giorni.
Art. 4 Non sono ammessi a rientrare in convitto i convittori che nel precedente anno scolastico abbiano tenuto un comportamento irrispettoso nei rapporti con i compagni, con la Direzione, con il personale educativo, docente e A.T.A., o che abbiano violato gravemente le norme della civile convivenza.
Art. 5 Il Rettore-Dirigente Scolastico può consentire, compatibilmente con le disponibilità dei locali, l’ospitalità in convitto di studenti in mobilità, o presenti per brevi scambi culturali.
Art. 6 I convittori e le convittrici di età inferiore ai 14 anni non possono usufruire di permessi di uscita autonomi.
II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 7 Per l’iscrizione al Convitto i genitori (o chi ne fa le veci) degli alunni (anche di quelli maggiorenni) devono presentare un’esplicita richiesta firmata e indirizzata al Rettore – Dirigente Scolastico. I genitori separati o divorziati, all’inizio dell’anno scolastico, dovranno presentare l’apposita documentazione rilasciata dai competenti Organi di Stato, per non recare alcun tipo di inconveniente di ordine legale in relazione all’affidamento dei minori e per effettuare visite.
I genitori si impegnano al pagamento della retta annuale e a osservare, insieme ai loro figli, tutte le norme che disciplinano la vita convittuale e i rapporti tra la famiglia e il Convitto. Si impegnano altresì al versamento di un deposito cauzionale, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Tale importo sarà restituito alla famiglia al termine del ciclo di studi, solo in assenza di danni cagionati dal convittore. Qualora la cauzione venga parzialmente o totalmente utilizzata per danni, la famiglia si impegna all’immediato reintegro della stessa.
Qualora la cauzione non sia sufficiente a coprire per intero il danno cagionato dal Convittore, la famiglia è tenuta a provvedere al pagamento immediato della somma di denaro mancante.
Art. 8 L’ammontare della retta viene stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione. La retta dà diritto al vitto (prima colazione, merenda, pranzo, merenda pomeridiana e cena), all’alloggio (in camere singole o doppie), al servizio interno di lavanderia e stireria della biancheria personale degli alunni, ad un presidio di primo soccorso infermieristico e all’utilizzo degli spazi interni al Convitto dedicati agli iscritti (biblioteca, aule comuni, strutture sportive interne).
III – PERSONALE DEL CONVITTO
PERSONALE EDUCATIVO
Art. 9 Il personale educativo, collocato dalla normativa vigente nell’area docente, ha la funzione di contribuire alla formazione ed educazione dei convittori, attraverso la guida e la consulenza nell’attività di studio, la promozione e l’organizzazione delle iniziative di tempo libero a carattere culturale, sportivo e ricreativo, l’assistenza in ogni momento alle loro necessità. Inoltre, cura i rapporti con i genitori degli alunni e con i loro insegnanti curricolari, contribuisce alla progettazione di percorsi educativi individualizzati e alla loro realizzazione, e partecipa agli incontri organizzati dalla scuola.
Art. 10 Il Collegio degli Educatori delibera il piano annuale delle attività connesse alle funzioni del personale educativo, che deve armonizzarsi con la programmazione educativo-didattica. Il Rettore-Dirigente Scolastico, sulla base delle norme vigenti e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, convocherà una riunione per monitorare l’andamento delle attività deliberate.
Al termine di ogni quadrimestre, insieme alla pagella, gli alunni convittori riceveranno la scheda valutativa del Convitto, con i giudizi inerenti il comportamento, la maturità e la capacità di relazionarsi con i pari e con gli adulti.
Art. 11 L’orario di servizio degli Educatori e delle Educatrici (di seguito definiti “Educatori”) assegnati al settore viene proposto annualmente dai Coordinatori del Convitto e dai Collaboratori del Rettore-Dirigente Scolastico per l’approvazione, in relazione all’organico disponibile e alle necessità organizzative ed educative. L’orario deve consentire la necessaria assistenza educativa per l’intera settimana, con maggiore presenza di Educatori nella fascia oraria di rientro dal semiconvitto, per garantire così l’opportuna sorveglianza e supporto scolastico.
PERSONALE A.T.A.
Art. 12 Il personale A.T.A. (infermiere, guardarobieri, personale ausiliario al piano), nello svolgimento delle proprie funzioni specifiche, concorre all’erogazione di servizi indispensabili per il buon funzionamento della struttura convittuale.
L’orario del Personale A.T.A. deve essere funzionale alle esigenze e necessità del settore.
IV – FUNZIONAMENTO DEL CONVITTO
Art. 13 All’inizio di ogni anno scolastico, gli Educatori assegnati al settore provvedono ad accogliere i convittori nelle varie camere tenendo conto, per quanto possibile, della classe frequentata, dell’età e dei rapporti personali tra gli alunni.
Ogni atto di qualunque genere che provochi rotture, guasti, deturpazioni o menomazioni del patrimonio mobile o immobile comporta un addebito individuale (vedi art.7). L’addebito può essere collettivo, nel caso in cui non sia possibile risalire all’individuazione del/dei responsabile/i, e determina un provvedimento disciplinare qualora nell’atto si riscontri volontarietà.
Art. 14 Si consiglia di non portare in Convitto oggetti di valore o ingenti somme di denaro. La Direzione non risponde degli oggetti personali dei convittori né di ammanchi di denaro, pur cercando di prevenire eventuali furti con ogni strumento in suo possesso. Il Convitto risponde esclusivamente degli oggetti di valore e del denaro preventivamente accettati in deposito dalla Direzione.
Art. 15 Il Rettore-Dirigente Scolastico o gli Educatori possono ispezionare in qualunque momento le camere e, alla presenza degli interessati, gli oggetti personali dei convittori. In assenza dei ragazzi interessati all’ispezione, per casi gravi e motivati, il Dirigente può autorizzare l’apertura di eventuali “mezzi di chiusura” (lucchetti) utilizzati dal convittore.
Art. 16 I convittori, al momento dell’accoglienza, ricevono copia della chiave della propria cameretta, per garantire ad ognuno di loro riservatezza e cura dei propri effetti personali. I ragazzi sono tenuti a custodire la chiave con scrupolo e responsabilità. In caso di smarrimento della stessa, gli Educatori valutano se sia opportuno o meno provvedere a fornire un duplicato a spese del convittore.
Art. 17 L’accesso di estranei in convitto è attentamente valutato e autorizzato dal Rettore-Dirigente Scolastico, dai suoi Collaboratori e dal personale educativo presente in servizio.
MENSA E VITTO
Art. 18 La colazione, il pranzo e la cena sono consumati esclusivamente in refettorio, dove tutti gli alunni devono recarsi, ad eccezione dei casi di malattia, puntualmente e in abbigliamento consono, secondo le regole della buona educazione.
Art. 19 Il menù è formulato da personale esperto e tiene conto dei desideri dei giovani nonché del loro fabbisogno nutrizionale; può essere variato in relazione a particolari esigenze, motivi di culto o condizioni di salute, previa prescrizione medica.
Art. 20 Compatibilmente con la capacità ricettiva e le possibilità organizzative del servizio mensa, possono essere occasionalmente autorizzati dal Rettore-Dirigente Scolastico a consumare i pasti nel refettorio del Convitto, dietro pagamento della quota-pasto fissata ogni anno dal Consiglio di Amministrazione, genitori di alunni, Educatori e Docenti non in servizio ed esterni.
IGIENE E SERVIZIO SANITARIO
Art. 21 Le famiglie sono tenute, ad inizio anno scolastico, a compilare scrupolosamente e a far firmare dal proprio medico curante il Questionario Sanitario fornito dal Convitto, che attesti lo stato di salute dei propri figli.
I convittori sono assistiti per l’intero anno scolastico dall’infermiere del Convitto. Possono altresì richiedere ad inizio anno scolastico l’iscrizione presso la A.S.L. territoriale per l’assistenza medica di base. Il medico è designato dalla A.S.L. competente, in relazione al numero di iscritti.
Art. 22 In caso di malattia, la necessaria assistenza medico-sanitaria è praticata nel Convitto stesso, qualora il disturbo si presenti di lieve entità, previa comunicazione alla famiglia. Negli altri casi, sentito il parere del medico, verranno disposti gli accorgimenti necessari per il rientro in famiglia del convittore ammalato o, nei casi particolarmente gravi, per il ricovero in ospedale. In caso di irreperibilità o impossibilità del/dei genitore/i, il Personale educativo e/o i Coordinatori del Convitto e/o i Collaboratori del Rettore provvederà a contattare il “raccomandatario” indicato all’atto dell’iscrizione.
Art. 23 E’ severamente vietato fumare negli spazi interni ed esterni al Convitto, come previsto dall’art. 4 del D.L. 104/2013, convertito con modificazioni in L. 128/2013. In caso di violazione della norma, il Convitto provvede a comminare l’apposita sanzione pecuniaria, così come prescritto dalla normativa vigente.
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Art. 24 Ai rapporti di collaborazione diretta tra il Convitto e la famiglia si attribuisce primaria importanza: le famiglie dei convittori sono invitate a collaborare per responsabilizzare i ragazzi e coadiuvare il personale educativo nell’opera di formazione degli stessi.
Ogni Educatore, quando ne ravvisi la necessità, contatta informalmente i genitori interessati, soprattutto in relazione a particolari situazioni educative degli alunni, oppure chiede al Rettore-Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori che vengano inviate per iscritto comunicazioni ufficiali alle famiglie. I genitori possono essere chiamati a colloquio ogni qualvolta sia necessario, così come possono chiedere un appuntamento per un incontro con la Direzione o con gli Educatori. Durante l’anno si organizzano diverse occasioni di incontro con i familiari dei convittori (festa di accoglienza, cena di Natale, ricevimento settimanale, ricevimento in occasione dei colloqui generali dei Licei).
V – COMPORTAMENTO DEI CONVITTORI E DEI SEMICONVITTORI
NORME E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 25 La vita convittuale si fonda sul senso di responsabilità, di dignità personale e di solidarietà. Pertanto, i rapporti interpersonali all’interno dell’Istituto non possono che ispirarsi ai valori della lealtà, della fiducia, della stima e del rispetto reciproco. A tale proposito, i convittori sono tenuti a rispettare le seguenti disposizioni di carattere generale:
Divieto assoluto di assunzione o detenzione di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti: è severamente vietato il consumo di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti. La Direzione effettuerà controlli periodici nelle camere e negli armadi dei Convittori, alla presenza degli stessi e del Coordinatore di settore, e segnalerà alle autorità competenti i convittori nelle cui stanze siano stati trovati indizi del possesso di sostanze illegali.
Divieto assoluto di praticare il gioco d’azzardo, scommesse e qualunque tipo di attività, seppure ludica, che preveda scambio di denaro.
In caso di sciopero: nelle situazioni in cui siano previsti scioperi da parte del personale docente delle scuole frequentate dai convittori, si dispone quanto segue:
- I convittori sono tenuti in ogni caso a recarsi regolarmente a scuola, dove non possono prendere iniziative personali, ma devono attenersi alle disposizioni impartite dal Rettore-Dirigente Scolastico, che consentirà il rientro in Convitto solo in assenza di sorveglianza minima
- Non è assolutamente consentito assentarsi arbitrariamente dalle lezioni, né recarsi in altri luoghi, nel caso in cui la Scuola dichiari di non essere in grado di garantire il regolare svolgimento delle lezioni
- L’inosservanza delle presenti disposizioni comporterà l’immediata convocazione dei genitori e una sanzione disciplinare, mentre le eventuali assenze dovute a tali circostanze non saranno giustificate dai responsabili dell’Istituzione educativa, ma dalle famiglie.
Divieto di accesso ai piani e alle camere dei convittori: non è consentito ai genitori o ai familiari accedere liberamente nel settore e nelle camere dei convittori, fatto salvo il giorno dell’accoglienza e del rientro definitivo in famiglia al termine dell’anno scolastico. Durante l’anno può essere concesso per particolari esigenze l’ingresso ai genitori, ma in orario consono e previa autorizzazione dell’Educatore in servizio.
Guardaroba: i convittori, con il permesso dell’Educatore, possono eccezionalmente recarsi in guardaroba, durante gli orari consentiti, per particolari necessità. Ad inizio anno scolastico, le famiglie avranno cura di depositare in guardaroba tutta la biancheria indicata al momento dell’iscrizione. Tutti i capi di vestiario dovranno essere singolarmente numerati con la matricola assegnata. Ogni settimana, la biancheria sporca dovrà essere depositata nell’apposita sacca per il lavaggio, che sarà ritirata dal personale addetto nei giorni stabiliti. Per evitare spiacevoli inconvenienti, si consiglia vivamente di effettuare personalmente il lavaggio di eventuali capi particolarmente delicati.
Pulizia personale e abbigliamento: i convittori sono tenuti a curare la propria igiene personale e a indossare sempre un abbigliamento adeguato, pulito e consono all’Istituzione educativa. Non è consentito spostarsi in convitto con ciabatte e/o con pantaloni corti.
Pulizia e ordine della camera: per la pulizia delle camere sono preposte persone addette a tale funzione e, affinché le stesse riescano ad espletare il proprio lavoro, è richiesto ai convittori di mantenere il massimo ordine nel disporre i propri indumenti e gli effetti personali.
Responsabilità per danni: il convittore che procura danni volontariamente, o per grave negligenza, ai beni altrui o dell’Istituto, è tenuto a risarcire integralmente il danno, e sarà oggetto di una sanzione disciplinare in relazione alla volontarietà e all’entità del danno provocato.
Medicinali: è fatto assoluto divieto di tenere con sé o in camera farmaci di qualsiasi tipo, che vanno depositati in infermeria con la relativa prescrizione medica quando previsto, e somministrati dall’infermiere. Eventuali patologie, allergie e intolleranze alimentari devono essere documentate con certificato medico e comunicate per iscritto alla Direzione.
Uso del telefono e di altri dispositivi elettronici: si raccomanda un uso corretto, discreto e moderato del telefono cellulare che, comunque, non potrà essere utilizzato durante le ore di studio e durante i pasti. Dopo le ore 23.00, i telefoni cellulari e i computer devono essere rigorosamente mantenuti spenti.
Autoveicoli e motoveicoli: i convittori non possono portare il proprio veicolo all’interno degli spazi convittuali.
Accesso alla rete Internet: il Convitto consente agli iscritti che ne abbiano fatto richiesta l’accesso alla rete internet, mediante una linea dedicata ed un sistema di access-point per connessioni in modalità WiFi (wireless). Tali connessioni devono avvenire nel più completo rispetto delle disposizioni del D.L. 144/2005, convertito in legge n. 155/2005, per quanto previsto dall’art. 7: ad ogni utente vengono rilasciati un nome utente e una password personale, il cui funzionamento può essere garantito per un solo computer. In caso di eventuali reati informatici previsti dalla normativa vigente (pirateria, stalking, hackering…), la polizia postale potrà accedere ai dati riferiti ai singoli utenti identificati in maniera univoca. Facendo riferimento ai principi educativi, è vietato usare l’accesso alla rete Internet per finalità che non siano legate allo studio, alla ricerca e alla comunicazione con le proprie famiglie e i propri cari. Eventuali trasgressioni in tal senso (accesso e fruizione di siti pedopornografici, lesivi della dignità della persona, oltraggiosi per la morale, la fede religiosa, la cultura e le convinzioni politiche, la privacy delle persone, …) saranno considerate dannose anche per l’immagine e il buon nome del Convitto, daranno luogo a sanzioni disciplinari e alla revoca dell’accesso alla rete. I dati di connessione sono personali e non possono assolutamente essere ceduti a terzi.
Divieto assoluto di uscire dal Convitto senza permesso: considerati i profili di responsabilità connessi al regime di residenzialità che investono direttamente il Convitto su delega consapevole della famiglia, i convittori non devono uscire per alcun motivo senza permesso dal Convitto.
Art. 26 Ogni convittore è tenuto a:
- Rispettare le regole di convivenza democratica e usare modi cortesi verso tutto il personale in servizio nell’Istituto e, più in generale, mantenere ovunque un contegno improntato al senso di civismo
- Rendere conto al Rettore e agli Educatori del suo comportamento disciplinare e scolastico, rispettando le indicazioni fornitegli
- Osservare gli orari predisposti per le attività interne, con particolare attenzione alle ore da dedicare allo studio
- Curare scrupolosamente l’igiene della propria persona, la pulizia e l’ordine della propria camera, il rispetto per gli spazi comuni e i locali dell’Istituto
- Frequentare regolarmente l’attività scolastica e assolvere con costanza gli impegni di studio
- Osservare le disposizioni di sicurezza stabilite dalla normativa vigente e affisse in tutti i locali
- Utilizzare correttamente le strutture, le apparecchiature e gli strumenti dei quali venga autorizzato l’uso, senza arrecare danni al patrimonio dell’Istituzione, all’integrità personale o ai beni di altri convittori
- Porre eventuali critiche o osservazioni in modo corretto ed educato.
ORARI GIORNALIERI
Art.27 La vita convittuale è scandita da orari, che consentono un giusto equilibrio tra lo studio, i momenti ricreativi e quelli di riposo, e che ciascun convittore è tenuto a rispettare, secondo le indicazioni del personale educativo in servizio.
In linea di massima tale orario, pur rimanendo flessibile per ragioni contingenti e in relazione all’orario scolastico, segue il prospetto sottostante:
- Ore 6.45-7.30 Sveglia e igiene personale
Ogni convittore è tenuto ad alzarsi senza indugio, e ad occuparsi dell’ordine della propria persona e della propria camera: a nessuno è concesso di rimanere a letto arbitrariamente. Il convittore che, al risveglio, non si sentisse in grado di alzarsi in quanto ammalato, è tenuto ad avvertire immediatamente l’Educatore in servizio, che provvederà a chiamare il medico, ad avvertire la famiglia e ad informare il Coordinatore di settore e la Direzione.
Nei casi più gravi, la famiglia è tenuta a prelevare il convittore e a predisporne il temporaneo rientro a casa.
Ai convittori non è permessa la presenza nei locali del Convitto in orario scolastico, se non per motivi di salute. Nei giorni di assenza da scuola, per i motivi sopra citati, il convittore dovrà ovviamente riposare e rinunciare all’eventuale libera uscita pomeridiana.
- Ore 7.30 Prima colazione
I convittori vanno in refettorio in gruppo con l’Educatore in servizio e, al termine della colazione, si recano puntualmente e senza indugio in classe.
- Ore 8.00-17.10 Lezioni scolastiche e semiconvitto
I convittori iscritti al Liceo Classico Europeo, al Liceo Scientifico Internazionale con opzione lingua cinese o al biennio dei Licei Classico, Scientifico, Sportivo e Coreutico si recano in classe e sono affidati ai rispettivi Docenti e/o ai propri Educatori di classe, con i quali trascorrono parte della giornata impegnati in attività di supporto scolastico o di tipo culturale, sportivo e ricreativo. I citati convittori pranzano con i propri Educatori di classe negli orari stabiliti per il Liceo di appartenenza.
- Ore 14.10 Pranzo
I convittori iscritti al triennio dei Licei Classico, Scientifico e Sportivo, che non svolgono attività di semiconvitto, pranzano con l’Educatore del settore convitto.
- Ore 14.30-15.20 Ricreazione dei convittori e dei semiconvittori
In tale fascia oraria, la ricreazione si svolge negli spazi interni ed esterni dell’Istituto.
- Ore 15.20-17.10 Studio
Al termine della ricreazione, i convittori si dedicano alle attività educative pomeridiane; laddove possibile, per una migliore gestione del gruppo, utilizzano una sala comune, in cui svolgono i compiti loro assegnati con serietà ed impegno, sotto il costante controllo degli Educatori e con il supporto degli stessi.
A nessuno è consentito disturbare lo studio altrui. Durante tali periodi di studio è assolutamente vietato utilizzare telefoni cellulari, impedendo la concentrazione altrui e provocando confusione.
- Ore 17.10-17.30 Merenda
- Ore 17.30-19.45 Studio e/o attività sportive e ricreative interne ed esterne
- Ore 19.45-21.00 Cena e ricreazione serale
- Ore 21.00-22.30 Tempo libero, attività ricreative, studio assistito
I convittori che abbiano terminato i compiti loro assegnati per il giorno successivo possono dedicarsi ad attività varie (di tipo culturale, sportivo o ricreativo), sotto la costante supervisione dell’Educatore in servizio. I convittori che necessitino di altro tempo da dedicare al completamento dell’attività di studio possono utilizzare questa fascia oraria.
- Ore 22.30-23.00 Rientro nelle proprie camere, igiene personale ed inizio del riposo notturno.
Dopo le ore 22.30, i ragazzi che abbiano necessità di proseguire l’attività di studio, devono farne motivata richiesta all’Educatore in servizio notturno che, valutati i singoli casi, deciderà se autorizzare o meno le richieste.
- Ore 23.00 Riposo notturno.
STUDIO E TEMPO LIBERO
Art. 28 Lo studio è parte integrante e fondamentale della vita in convitto. Dedicarsi allo studio è necessario per tutti per un tempo che deve essere, per quanto possibile, proporzionato alle esigenze scolastiche e personali degli alunni. Deve sempre svolgersi con la diligenza e la concentrazione necessarie, quindi in silenzio ed evitando di disturbare gli altri convittori. L’orario di studio deve essere rispettato integralmente: non è permesso giungere in ritardo, né assentarsi o uscire, salvo esplicita autorizzazione da parte dell’Educatore di riferimento.
Art. 29 Sono previsti dei momenti giornalieri di tempo libero, che i convittori potranno utilizzare secondo i criteri generali previsti dal presente regolamento, usufruendo degli spazi interni ed esterni dedicati. Anche in tali occasioni, i ragazzi dovranno mantenere un comportamento corretto ed educato.
Art. 30 Durante il tempo libero i convittori potranno uscire dal Convitto nei giorni consentiti (vedi art. 31), facendone richiesta all’educatore di turno, solo se in possesso dell’autorizzazione rilasciata dai genitori, con firma depositata al momento dell’ingresso in Convitto e visto del Rettore o di persona dallo stesso delegata, con la quale il personale educativo è esonerato da ogni responsabilità relativa a tale uscita. Tale permesso può essere negato dall’Educatore in servizio, previa comunicazione alla Direzione, in caso di comportamenti inappropriati, negligenza e/o scarso impegno nello studio. I Convittori, in assenza di autorizzazione, possono uscire di norma con autorizzazione del Rettore o persona dallo stesso delegata, o accompagnati dal personale educativo o prelevati da un familiare o da un raccomandatario. In assenza di specifica autorizzazione al rientro autonomo a casa, possono rientrare in famiglia solo se prelevati da un genitore, dal raccomandatario o occasionalmente da altra persona autorizzata dalla famiglia.
Il mancato rispetto degli orari previsti per la cosiddetta libera uscita comporta i seguenti provvedimenti, secondo un principio di severità progressiva:
- Ammonizione verbale al primo ritardo;
- Decurtazione del 50% delle ore settimanali previste per l’uscita al secondo ritardo;
- Sospensione del permesso di uscita settimanale al terzo ritardo.
Gli alunni, previa autorizzazione, possono inoltre partecipare a gare sportive, convegni, spettacoli cinematografici e teatrali, compatibilmente con gli impegni di studio.
PERMESSI, ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI
Art. 31 Permessi
Nelle ore libere dallo studio, dalle attività scolastiche e dagli impegni istituzionali dell’Istituto, è consentito ai convittori di usufruire di permessi di uscita, nei giorni e negli orari previsti dal presente regolamento, a condizione che sia stata depositata ad inizio anno un’autorizzazione specifica con validità annuale da parte degli stessi genitori, siglata dal Rettore o da persona dallo stesso delegata, sollevando la Direzione e il personale educativo da qualunque responsabilità (uscite ordinarie).
E’ inoltre previsto che i convittori usufruiscano di ulteriori permessi di uscita straordinaria, ogni qualvolta vengano prelevati da genitori, familiari o raccomandatari indicati all’atto dell’iscrizione.
Qualora la famiglia volesse richiedere un permesso straordinario infrasettimanale, al di fuori degli orari previsti dal presente regolamento e preventivamente autorizzati, deve inoltrare una e-mail all’indirizzo vicedirezione@convittonazionaleroma.it o un fax all’Ufficio Protocollo di richiesta alla Direzione entro e non oltre le ore 17.00 del giorno stesso, specificando data, orario di uscita e di rientro e motivazione; in caso contrario la richiesta non sarà accolta. La richiesta di permessi straordinari relativi al fine settimana, invece, deve pervenire alla Vicedirezione entro e non oltre le ore 17.00 del venerdì.
Gli eventuali pernottamenti al di fuori del Convitto devono essere richiesti con le stesse modalità.
L’invio da parte della famiglia della richiesta di un permesso per il proprio figlio non obbliga la Direzione a concedere tale autorizzazione; la Direzione si riserva di valutare caso per caso la possibilità di accordare o meno tale richiesta.
Le uscite ordinarie e straordinarie sono sempre subordinate all’avvenuto rispetto delle regole convittuali (comportamento, applicazione nello studio, rendimento scolastico), e vanno pertanto sempre consentite dagli Educatori e autorizzate dalla Direzione. Gli Educatori e la Direzione, previa autorizzazione delle famiglie, possono accordare ore aggiuntive di permesso (“bonus”) per premiare i Convittori particolarmente meritevoli.
I convittori hanno la possibilità di uscire nei seguenti giorni e orari:
- Convittori MINORENNI, se autorizzati dalla famiglia:
- Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.50;
- Sabato, o dalle ore 9.00 alle ore 13.00, o dalle ore 14.00 alle ore 22.30. Sarà concessa una sola uscita, al mattino o al pomeriggio. Potranno uscire per l’intera giornata solo se prelevati o, eccezionalmente, con specifica richiesta di autorizzazione da parte delle famiglie, che verrà attentamente valutata dalla Direzione;
- Domenica o dalle ore 9.00 alle ore 13.00, o dalle ore 14.00 alle ore 19.50. Sarà concessa una sola uscita, al mattino o al pomeriggio. Potranno uscire per l’intera giornata solo se prelevati o, eccezionalmente, con specifica richiesta di autorizzazione da parte delle famiglie, che verrà attentamente valutata dalla Direzione;
- Convittori MAGGIORENNI:
- Martedì e giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 19.50;
- Sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 22.30, o per l’intera giornata previo consenso da parte della famiglia;
- Domenica, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.50, o per l’intera giornata previo consenso da parte della famiglia.
Il rientro da casa deve avvenire per tutti entro le ore 22.30.
Il convittore, per poter uscire, deve mostrare al custode della portineria l’apposito permesso; l’educatore in servizio avrà cura di registrare le uscite e gli ingressi dei ragazzi a lui affidati sull’apposito registro di squadra.
I convittori non possono uscire dal Convitto senza autorizzazione, che può essere concessa solo dal Rettore, dai Collaboratori del Rettore, dai coordinatori di settore o da persona dal Rettore delegata.
Nel caso di un’eventuale uscita senza permesso, il fatto comporterà l’allontanamento definitivo e immediato di cui al punto 6 dei provvedimenti disciplinari.
Durante l’assenza dal Convitto, relativa a permessi concessi nonché durante il rientro in famiglia, il Convitto non è responsabile per danni o infortuni in cui il convittore possa essere coinvolto o che possa provocare a sé o agli altri, ai sensi degli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.
Al rientro in Convitto, il convittore ha l’obbligo di presentarsi all’Educatore per segnalare la propria presenza.
Art. 32 Per i convittori che ne abbiano la possibilità, per ovvi motivi educativi, è sempre auspicabile il rientro in famiglia nei fine settimana. In caso di temporaneo impedimento o di residenza familiare troppo distante da Roma, la famiglia può chiedere di protrarre la permanenza del convittore in Istituto durante il/i fine settimana in cui il rientro in famiglia risultasse problematico.
I convittori che eccezionalmente desiderino pernottare fuori dal convitto, presso familiari o persone di fiducia della famiglia, dovranno far pervenire con le modalità di cui all’art. 30 una richiesta dettagliata di permesso scritto, motivata e completa di tutti i dati relativi all’orario di uscita, all’orario di rientro, ai nominativi e ai recapiti delle persone da cui si recano.
Su esplicita e motivata richiesta dei genitori, i convittori possono rientrare in famiglia anche durante la settimana.
Al termine del proprio ciclo di studi, per i convittori impegnati negli Esami di Stato, il rientro definitivo in famiglia, o comunque l’uscita dall’Istituto, dovrà avvenire al massimo nelle 24 ore immediatamente successive alla prova orale conclusiva.
Art. 33 Il convittore presente in convitto non può assentarsi dalle lezioni, se non per grave e giustificato motivo, che sarà esaminato ed esplicitamente autorizzato dagli Educatori. Le assenze dalle lezioni dovranno essere giustificate sull’apposito libretto dal Coordinatore di settore o dai Collaboratori del Rettore, preventivamente delegati dalle famiglie.
Art. 34 Durante la permanenza in Convitto, i convittori potranno partecipare, al di fuori dell’orario delle lezioni e sotto la responsabilità degli insegnanti ed Educatori interessati, a tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche dell’Istituto, sempre che ne siano stati preventivamente informati gli Educatori.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 35 L’Istituzione Educativa mira a promuovere e non a reprimere la personalità degli allievi; tuttavia, la non osservanza del presente regolamento costituisce motivo di provvedimento educativo, secondo i criteri della gradualità e della proporzionalità e, per quanto possibile, ispirato al principio educativo della riparazione del danno, secondo il seguente schema:
- Richiamo verbale
- Richiamo scritto (nota disciplinare) sul registro di squadra, di cui viene data comunicazione al Rettore-Dirigente Scolastico, ai suoi Collaboratori e alle famiglie
- Comunicazione scritta alle famiglie
- Provvedimenti educativi a riparazione e compensazione delle violazioni, che comprendono una o più sospensioni del permesso di ricreazione e/o uscita, eventuale risarcimento materiale del danno, eventuale conversione del provvedimento
- Sospensione temporanea dal Convitto
- Allontanamento definitivo dal Convitto.
I provvedimenti di cui ai punti 1-2 saranno decisi dal personale educativo e dal Coordinatore di settore. I provvedimenti di cui ai punti 3-4-5 saranno comunicati con provvedimento del Rettore in seguito alla valutazione dei singoli casi affrontati dall’apposita Commissione Disciplinare.
Art. 36 Il Consiglio di Disciplina viene istituito all’inizio di ogni anno scolastico, ed è composto dal Rettore, dai suoi Collaboratori per il Convitto, da entrambi i Coordinatori di settore, dall’ Educatore che presta servizio nel settore stesso e nel momento di interesse, da un rappresentante dei convittori, designato da tutti i convittori e le convittrici.
La Commissione esamina i comportamenti scorretti dei convittori, ne considera le varie implicazioni e adotta i provvedimenti disciplinari del caso, che successivamente il Rettore provvederà a ratificare.
In presenza di atti gravi, il Consiglio verrà convocato immediatamente dal Rettore o dalla maggioranza dei componenti.
Art. 37 Il convittore viene convocato e ascoltato dal Consiglio di Disciplina prima che questo adotti la sanzione ritenuta idonea al caso; esiste inoltre la possibilità di fare ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione, al Consiglio di Amministrazione in veste di Organo di Garanzia interno al Convitto. Di ogni sanzione viene data comunicazione scritta al convittore e alla relativa famiglia, e viene tenuta copia agli atti e nel fascicolo personale.
NORME DISCIPLINARI
DIVIETI
Art. 38 Si ribadisce che ai convittori non è consentito:
- Fumare nei corridoi, nelle camerette e in nessun altro locale all’interno dell’Istituto, né in tutte le aree esterne di pertinenza del Convitto Nazionale, secondo la normativa vigente e le circolari emanate dal Rettore-Dirigente Scolastico;
- Alzare la voce nelle conversazioni;
- Assumere atteggiamenti irriguardosi nei confronti di compagni, Educatori, Docenti, personale A.T.A. o altri operatori dell’Istituto;
- Offendere, ingiuriare e insultare i compagni e/o il personale che opera nell’Istituto;
- Mancare ai propri doveri di diligenza e puntualità;
- Usare strumenti musicali e mezzi audiovisivi durante il riposo notturno;
- Fare la doccia e utilizzare asciugacapelli durante il riposo notturno;
- Correre nelle scale e nei corridoi durante gli spostamenti;
- Allontanarsi dai locali del settore, senza autorizzazione da parte del personale educativo in servizio;
- Riunirsi in gruppi nelle camerette, senza l’autorizzazione dell’Educatore presente;
- Indossare abbigliamenti non consoni all’ambiente comunitario convittuale;
- Introdurre e possedere animali nelle camere;
- Detenere farmaci o derrate alimentari deperibili nella propria camera;
- Assumere farmaci se non autorizzati dal personale medico e/o infermieristico del convitto;
- Detenere e utilizzare fornelli elettrici o a gas e altri dispositivi elettrici non autorizzati;
- Violare le norme di sicurezza;
- Detenere armi, coltelli o altri oggetti taglienti/pericolosi e atti a offendere;
- Assumere, detenere o divulgare alcolici o sostanze stupefacenti di qualunque natura, composizione o provenienza;
- Detenere e divulgare materiale cartaceo o film di carattere pedopornografico;
- Imbrattare le superfici interne ed esterne dell’Istituto;
- Sottrarre, appropriarsi, occultare o danneggiare beni che appartengano al Convitto;
- Recare danni ai beni mobili o immobili facenti parte dell’Istituto, o delle sue pertinenze esterne.
MANCANZE GRAVI
Art. 39 Nessun convittore può:
- Attuare comportamenti scorretti durante le uscite programmate in Italia e all’estero, come allontanarsi senza autorizzazione dal gruppo e dagli accompagnatori, o danneggiare immobili o mezzi di trasporto;
- Assentarsi arbitrariamente dalle lezioni e/o falsificare la firma di giustificazione;
- Appropriarsi, occultare o danneggiare proprietà altrui;
- Offendere gravemente la dignità delle persone;
- Compiere atti di violenza, bullismo e cyberbullismo verso i compagni;
- Compiere atti e molestie di carattere sessuale;
- Agire comportamenti che offendano il comune senso del pudore;
- Attuare comportamenti che violino leggi, regolamenti e ordini, per i quali sia prevista dall’ordinamento una sanzione penale o amministrativa, ovvero responsabilità civile per colpa o dolo, che possano inoltre determinare turbamento all’interno della comunità educativa.
PROCEDIMENTI
Art. 40 I richiami verbali e scritti vengono comminati dagli Educatori in servizio, che avranno cura di contestare al convittore la violazione disciplinare, spiegandone le ragioni nonché di annotare il provvedimento sul registro di squadra, dandone comunicazione alla Direzione e alle famiglie.
Art. 41 Quando sia necessario il temporaneo allontanamento dalla comunità educativa, il Rettore valuta i casi di applicabilità e deferisce il convittore al Consiglio di Disciplina.
Art. 42 Il provvedimento viene deliberato a maggioranza dall’organo collegiale a composizione plenaria.
Art. 43 L’entrata in Convitto dell’allievo implica conoscenza e accettazione del presente regolamento.
Il presente regolamento ha validità permanente, salvo gli adeguamenti che si dovessero rendere successivamente necessari per evidenti ragioni di funzionalità.
REGOLAMENTO DEL CONVITTO MASCHILE E FEMMINILE -versione pdf